Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: decreto semplificazioni

La Legge Sblocca Cantieri prevede,per l'acquisto di beni e servizi nella fascia da euro 40.000 + IVA alla soglia comunitaria L'AFFIDAMENTO DIRETTO a seguito della consultazione di almeno 5 OE: tale procedura è molto snella poiché non prevede una gara vera e propria ma una più agevole richiesta di preventivi effettuata tramite PEC o anche solo tramite email. Il DL Semplificazioni all'art 1 co. 2 let. b, a dispetto del nome, prevede invece un aggravio a tale procedura anziché renderla più semplice: per l'acquisto di beni e servizi nella fascia da euro 150.000 + IVA alla soglia comunitaria contempla l'effettuazione di una PROCEDURA NEGOZIATA benché senza bando con invito ad almeno 5 OE (quindi una gara vera e propria). La SA può decidere se avviare una pratica ai sensi dell'una o dell'altra norma? Oppure il DL Semplificazioni annulla e sostituisce lo Sblocca Cantieri rendendo inspiegabilmente la più gravosa procedura di acquisto per tale fascia obbligatoria anziché semplificarla?

Si chiede se la costituzione del collegio consultivo tecnico previsto dall'art.6 del "decreto semplificazioni" DL 76 del 16/07/2020 sia da applicare obbligatoriamente anche a lavori pubblici che seppur superiori alla soglia comunitaria come base d'asta divengono poi inferiori a seguito del ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.
Grazie

A seguito dell'entrata in vigore e successiva conversione in legge del D.L. 16/07/2020, n. 76, si chiede di conoscere:
a) se le modalità di affidamento degli appalti in deroga all'art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, previste dall'art. 1, comma 2, del decreto, siano da intendersi come obbligatorie o come facoltative, residuando in quest'ultimo caso la facoltà per la stazione appaltante di fare comunque ricorso alle procedure ordinarie (procedure aperte);
b) in caso di possibilità di ricorso alle procedure ordinarie, se a tali procedure siano applicabili le disposizioni derogatorie di cui ai commi 3 e 4 del prefato art. 1.

Abbiamo lanciato in Sintel Procedura Negoziata lavori ex art. 36.co.2 lett. c) ( di ?256.548,73 ) con scadenza il 23.06.20. Il 17.06.20 abbiamo pubblicato avviso di posticipo del termine ricevimento offerte al 26.10.20. Dobbiamo pubblicare avviso di rettifica che preveda la non richiesta della cauzione provvisoria ex art. 1 co.4 D.L. 76/20? Oppure il comma 4 non si applica alle procedure già in corso il 16.07.2020? . Grazie e cordiali saluti

A seguito dell'entrata in vigore della conversione in legge del c.d. Decreto Semplificazioni, quali sono precisamente i limiti di importo e le corrette procedure per l'affidamento dei servizi in oggetto? Fino ad euro 75.000 + IVA affidamento diretto, da euro 75.000+ IVA ad euro 100.000 + IVA procedura negoziata con 5 OE e criterio del prezzo più basso mentre sopra gli euro 100.000 + IVA e fino alla soglia comunitaria procedura negoziata con 5 OE ma con criterio OEPV?

Si nutrono dubbi sulla coerenza della modifica introdotta dall'art. 8, comma 5, lett. a-ter) della legge 120/2020 all'art. 48, comma 7 del Codice che ha introdotto il periodo secondo il quale "qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre;"In particolare ci si chiede come possa conciliarsi tale innovazione con il divieto di designazione a cascata, riconosciuto dalla giurisprudenza (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 20 maggio 2013), e fatto proprio anche da ANAC nel proprio bando tipo n° 1 ove è specificato che "Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione."
L'autonomia del Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) (che è il soggetto che stipula il contratto con la PA) rispetto alle proprie consorziate è unanimente riconosciuta e solo ai fini dell'aumento delle possibilità per le MPMI è consentito al Consorzio di "mutuare" i requisiti posseduti dalle proprie consorziate, dando vita di fatto ad una "moltiplicazione" del requisito stesso (si pensi in particolare alle Attestazioni SOA), previsione che costituisce una evidente eccezione alle regole disposte per la qualificazione degli operatori economici.
E sempre in linea con tale visione pro-concorrenziale, nel Codice (art. 47, comma 2) era specificato che "L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto", norma più che opportuna non bastando evidentemente, in alcuni casi e contesti, il solo atto interno al Consorzio della cd. "assegnazione" per formalizzare l'affidamento dell'esecuzione dell'appalto dal Consorzio alla consorziata esecutrice.
Se appare evidente che non si può procedere all'esclusione del Consorzio ex art. 45, comma 2, lettere b), che abbia indicato come consorziato designato un ulteriore consorzio ex art. 45, comma 2, lettere b) , è anche vero che imponendo a quest'ultimo di indicare sue consorziate, si finirebbe per ritenere corretto un subappalto al 100% delle prestazioni contrattuali, non essendovi evidentemente alcuna immedesimazione organica tra il Consorzio concorrente (e sottoscrittore del contratto) e le consorziate del consorzio designato.
Con il corollario che il consorzio designato non può che eseguire in proprio le prestazioni e l'indicazione delle sue consorziate potrebbe avrebbe valenza solo ai fini del divieto di partecipazione congiunta del consorzio e delle consorziate.
Si chiede pertanto di chiarire finalità ed effetti della modifica normativa introdotta

Si chiede se la deroga di cui al comma 4 dell'art. 1 del DL 76/2020 può ritenersi estesa a tutto l'art. 93 e quindi anche al comma 8 relativo alla necessità che l'offerta sia altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto o se si rende invece comunque necessario richiedere tale impegno.

Nel dover gestire una gara per lavori di importo inferiore al milione di euro + IVA, questa SA ragionerebbe come segue: senza manifestazione di interesse individua almeno 10 OE iscritti agli attinenti bandi MEPA in ragione dell'oggetto dei lotti di cui una parte di stanza nella regione di svolgimento del cantiere ed una parte sorteggiata nelle regioni limitrofe. Questo al fine di effettuare un'applicazione di buon senso della diversità territoriale che per i lavori, a differenza di una mera fornitura di materiali che potrebbe provenire da tutta Italia senza alcuna criticità, potrebbe essere causa di blocco e/o rallentamenti e/o varie problematiche gestionali dipendenti dall'eccessiva distanza tra il cantiere e la sede dell'azienda. È corretto il ragionamento?

Elettra Sincrotrone Trieste SCpA è una soc. di interesse nazionale ex L. 370/1999 e ha il compito di gestire 3 delle 11 Infrastrutture di Ricerca di interesse Globale dell'Italia incluse dal MUR nel PNIR.Elettra sta programmando lavori, forniture e servizi soprasoglia da eseguire nell'immediato e intende sfruttare la semplificazione che l'art. 2, c. 4 del DL 76/20 riserva a specifici settori, tra cui l'attività di ricerca, in ossequio alla Circolare MIT18/11/20 ove si caldeggia l'applicazione della legge in tutte le sue potenzialità. Il c. 4 del cit. art. stabilisce che nei settori indicati fra cui le infrastrutture per attività di ricerca scientifica "e per i contratti relativi o collegati ad essi..le S.A., per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture..., e per l'esecuzione dei relativi contratti operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale". Si ritiene che, per applicare la legge in tutte le sue potenzialità la stessa debba essere applicata a tutti i contratti relativi o collegati al settore de quo (infrastrutture per ricerca scientifica), intendendosi tali quelli che risultino relativi, strumentali o posti in collegamento con il funzionamento dell'infrastruttura. A es. serv. di vigilanza, in quanto evidente il collegamento con le infrastrutture: controllo accessi in ragione di rischi specifici connessi ai macchinari e a tutela del patrimonio aziendale, knowhow incluso.
Si chiede conferma dell'interpretazione di cui sopra, se per "applicare la legge in tutte le sue potenzialità", questa debba essere applicata a tutti i "contratti relativi o collegati" alle "infrastrutture per attività di ricerca scientifica" dovendosi intendere tali quelli che risultino relativi, strumentali o posti in collegamento con il funzionamento in concreto dell'infrastruttura stessa, come quelli dei servizi di vigilanza, pulizie, movimentazioni, ritenendo che, diversamente, proprio le finalità del DL 76 potrebbero venir frustrate.

I contratti stipulati con i professionisti individuati rientrano nella fattispecie dei servizi di ingegneria ed architettura (supporto al RUP) oppure nelle collaborazioni esterne ex art. 7 del D.Lgsl. 165/2001 (come riferitomi nell'ambito di alcuni corsi di formazione con miei dubbi), con tutte le caratteristiche di quest'ultime: pubblicità, selezione, limiti di importo con difficoltà di allineamento con quanto previsto nell'art. 6 in merito soprattutto alla individuazione dei compensi?

I compensi sono ripartiti tra Ente ed operatore? (dubbio nascente dalla disposizione dell'art. 6 nella parte n cui si dice che le somme necessarie sono attinte dal quadro economico dell'appalto: questo punto è rivolto per la competenza dell'Ente?)

Un'RdO di lavori di importo complessivo pari ad euro 900 mila + IVA, viene suddivisa in 3 lotti ciascuno riferito ad un bando eterogeneo: OG1 lavori edili per 400 mila euro, 0S30 lavori elettrici per 300 mila euro ed OS3 lavori idrico-sanitari per 200 mila euro. CONSIP, nel rispondere ad un quesito posto da questa SA ha confermato la possibilità di effettuare tale tipologia di gara alla quale però gli OE potrebbero presentare offerta solo ai lotti per i quali bandi risultino effettivamente iscritti. In tale contesto il numero minimo di 10 OE previsto da norma, avrebbe senso solo qualora gli stessi fossero iscritti a tutti i bandi; in caso contrario, a parere di questa SA occorrerebbe incrementarne il numero in ragione della fascia di importo di ogni singolo lotto fino ad arrivare al caso limite di un numero minimo di 20 OE (10 x il lotto, 5 x il lotto 2 e 5 x il lotto 3), qualora nessuno sia iscritto a bandi multipli. È un ragionamento corretto?

Elenchi operatori economici MEPA.
QUESITO del 18/01/2021

Il Codice dei Contratti ed il DL Semplificazioni indicano che, gli OE per la partecipazione alle gare sotto soglia, debbano essere individuati o tramite manifestazione di interesse oppure estrapolati da elenchi precostituiti. In quest'ultimo caso la scrivente SA ritiene che gli elenchi dagli OE presenti nei vari bandi MEPA adempiano perfettamente a tale disposto normativo ritenendo che il legislatore, con la dicitura in parola, non intendesse necessariamente ed obbligatoriamente gli OE iscritti ai soli albi fornitori delle singole SA: è corretto il ragionamento?

La Centrale Unica di Committenza chiede il rilascio di parere in merito alle disposizioni di cui all’art. 1 comma 4 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni), coordinato con la Legge di conversione 11 settembre 2020. Come noto, l’art. 1 comma 4 del Decreto Semplificazioni dispone per le modalità di affidamento di cui al citato articolo che le Stazioni Appaltanti non debbano richiedere in sede di gara le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che le Stazioni Appaltanti indicano nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Tuttavia, il Decreto Semplificazioni non entra nel merito di quanto previsto dall’art. 93, comma 8 del D. Lgs. 50/2016, in relazione alla presentazione di una dichiarazione di impegno da parte del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse affidatario della procedura. Pertanto la scrivente Amministrazione, che bandisce le procedure di gara per conto degli enti aderenti quale Centrale Unica di Committenza, ha ritenuto di ottemperare alla citata normativa richiedendo ai concorrenti di produrre la suddetta dichiarazione di impegno. Diversi operatori economici però hanno segnalato che molte società assicurative non sono disponibili a rilasciare la mera dichiarazione di impegno, “slegata” dal rilascio della garanzia provvisoria. Conseguentemente, molti operatori hanno comunque prodotto in sede di gara la garanzia provvisoria al fine della partecipazione o hanno richiesto chiarimenti proponendo soluzioni inaccettabili (la possibilità di far sottoscrivere la mera dichiarazione di impegno da parte del legale rappresentante della società concorrente). Si richiede quindi supporto al fine di dirimere la questione, in modo da applicare correttamente le disposizioni di cui all’art. 1 comma 4 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76. Si chiede inoltre se è possibile inserire nel disciplinare una clausola che preveda il posticipo dell’impegno del fideiussore – per il solo aggiudicatario – quindi successivamente alla proposta di aggiudicazione. In altri termini subordinando l’efficacia dell’aggiudicazione al rilascio dell’impegno del fideiussore. In caso contrario si avrà decadenza dall’aggiudicazione.

Si chiede alla luce anche delle LINEE GUIDA PER L’OMOGENEA APPLICAZIONE DA PARTE DELLE STAZIONI
APPALTANTI DELLE FUNZIONI DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO DI CUI AGLI
ARTICOLI 5 E 6 DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76, CONVERTITO IN LEGGE 11 SETTEMBRE
2020, N. 120. che all'art 1 comma 1.2. Tipologia dei contratti a cui si riferisce la norma - recitano -
"1.2.1. Il ricorso alla costituzione del CCT, ai sensi dell’art. 6, c. 1, del DL76 riguarda esclusivamente gli
affidamenti di lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche, ivi inclusi i lavori di manutenzione. Sono
pertanto esclusi da tale ambito gli affidamenti relativi a forniture e servizi. L’importo di riferimento è quello
dei lavori a base d’asta comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso."

se è necessario per la gara in oggetto di servizi costituire il COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO.

Viste le Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 21 dicembre 2020 (LINEE GUIDA PER L’OMOGENEA APPLICAZIONE DA PARTE DELLE STAZIONI APPALTANTI DELLE FUNZIONI DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO DI CUI AGLI
ARTICOLI 5 E 6 DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76, CONVERTITO IN LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120.) che all'art. 1 (AMBITO DI APPLICAZIONE) comma 1.2. punto 1.2.1. (Tipologia dei contratti a cui si riferisce la norma) recita testualmente "Il ricorso alla costituzione del CCT, ai sensi dell’art. 6, c. 1, del DL76 riguarda esclusivamente gli affidamenti di lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche, ivi inclusi i lavori di manutenzione. Sono pertanto esclusi da tale ambito gli affidamenti relativi a forniture e servizi."
Pertanto si chiede espressamente se la gara in oggetto "concessione del servizio di gestione dei rifiuti per 9 anni per 9 comuni dell'ARO BR1 importo base d'asta 165 milioni di euro" è obbligatorio o non è obbligatorio la costituzione del CCT.
p.s. Nella risposta al quesito si prega di inserire l'intero testo del nostro quesito al fine di avere contezza di domanda e risposta

La scrivente Stazione appaltante appartenente ai settori speciali sta predisponendo una procedura di gara per l’affidamento di “servizi di trasporto” per complessivi 550.000 € oltre iva, suddivisi in due lotti di importo pressoché uguale (Lotto 1 € 300.000 oltre iva; Lotto 2 € 250.000 oltre iva) e con la previsione di un vincolo di aggiudicazione di un solo lotto.
Ciò premesso, si domanda:
1) se ai fini della scelta della procedura l’importo da considerare è quello di € 550.000,00 e, pertanto, superiore alle soglie di rilevanza comunitaria ex art. 35 del Codice dei contratti, ovvero è possibile utilizzare le procedure di cui alla lett. b) comma 2 del D.Lgs. 50/16 per ogni singolo lotto.
2) Se, qualora si ricorresse alla procedura negoziata prevista dall’art. 2 comma 3 della L. 120-20 (Decreto Semplificazioni), motivandone la scelta nella determina, occorre pubblicare un Avviso di Indagine di Mercato preventivo, e se sì, per quale durata.

Le indicazioni operative ITACA per l'applicazione del Decreto Semplificazioni indica, al par. 4.3 di pag. 33 che l'avviso di avvio della procedura negoziata senza bando, da pubblicare sul sito internet del committente, debba contenere quanto in oggetto: in che cosa consiste precisamente tale informazione, da dover inserire nel documento in parola?

Si chiede per cortesia se il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale previsto all'art. 1 comma 3 del DL 76/2020 sia riferito esclusivamente alla fattispecie della procedura negoziata di cui all'art. 1 comma 2 lett. b) oppure sia da applicare anche alla procedura di comparazione dei preventivi in caso di affidamento diretto ai sensi dell'art 1 comma 2 lett. a) del Decreto stesso.

Con precedente parere n. 735 del 24/09/2020, codesto Servizio ha già provveduto a chiarire che:
1. la disciplina delle procedure sotto-soglia di cui all'art. 1, L. n. 120/2020, non ha carattere facoltativo ma si sostituisce, fino al 31/12/2021, a quella contenuta all'art. 36, co. 2, D.Lgs. n. 50/2016;
2. resta ferma la facoltà di ricorrere, in alternativa alla disciplina di cui all'art. 1, L. n. 120/2020, alle procedure ordinarie, purché ciò non abbia un intento dilatorio.
Si chiede, pertanto, se entro i limiti di importo per i quali l'art. 1, co. 2, lett. a), L. n. 120/2020, prevede l'affidamento diretto, rientri nella facoltà della stazione appaltante anche il ricorso alla procedura negoziata mediante consultazione di O.E. individuati sulla base di indagini di mercato o elenchi precostituiti. In caso positivo, si chiede anche di voler precisare la procedura cui fare riferimento, escludendosi l'applicabilità dell'art. 36, co. 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 (in quanto temporaneamente derogata), anche in considerazione della previsione per i lavori di soglie di importo precise e determinate nella disciplina stabilita all'art. 1, co. 2, lett. b), L. n. 120/2020.

L’art. 5 del D.L. 76/2020, convertito con legge 120/2020, trova applicazione solo agli appalti sopra soglia, oppure la stazione appaltante può discrezionalmente applicare la relativa disciplina anche al sotto soglia, richiamandola puntualmente negli atti di gara?

Premesso:
- che nelle indicazioni operative rese da ITACA a proposito dell'affidamento diretto di cui all'art. 1, co. 1, lett. a), L. n. 120/2020 si chiarisce che "resta ferma l'esigenza di garantire il confronto laddove richiesto dalle regole di gestione dei fondi europei";
- che codesto Servizio, con parere n. 735/2020, ha precisato che la disciplina di cui all'art. 1 richiamato non ha carattere facoltativo,
si chiede di voler gentilmente chiarire se il necessario "confronto" nel caso di acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 75.000 debba avvenire con una procedura ordinaria (aperta o ristretta, pacificamente ammesse anche per questa fascia di importo) oppure se si possa procedere mediante una procedura negoziata "semplificata" ed, eventualmente, in quest'ultima ipotesi, quale sia la disposizione di riferimento (considerata la temporanea deroga all'art. 36, co. 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016).

La scrivente Stazione appaltante operante nei Settori speciali, sta predisponendo gli atti per l’avvio di una procedura di gara relativa all’affidamento di “Lavori di manutenzione edile” per un importo complessivo di circa 1.500.000 €, suddiviso in tre lotti di ammontare economico omogeneo.
Trattandosi, pertanto, di affidamenti al di sotto delle soglie comunitarie, Si domanda se:
1) La scelta di applicare l’art. 36, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/16 (d’ora in avanti, Codice) è sempre consentita; e in tal caso,
Si chiede di chiarire:
2) se occorre pubblicare un Bando europeo;
3) Quali sono i limiti previsti dal comma 8 dell’art. 97 del Codice.
Inoltre, qualora di optasse per l’applicazione dell’art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120-2020 (“Decreto Semplificazioni”), che prevede la possibilità di utilizzare la Procedura Negoziata ex art. 63 del Codice, invitando 15 operatori economici, si DOMANDA:
4) Se l’Avviso sui siti internet disciplinato nel citato art. 1 del D. Semplificazioni, è da intendersi come una mera informazione ovvero è da considerarsi un Avviso di Indagine di Mercato a fronte del quale gli operatori interessati possono inviare la propria candidatura;
5) il numero di operatori da invitare per ogni singolo lotto;
e, qualora pervenissero un numero di candidature eccedenti quelle previste,
6) la possibilità di inserire un sorteggio.
Saluti

La L. 111/2011 aveva introdotto il sistema in oggetto per lavori di importo pari ad € 5.000 + IVA fatto salvo specifiche deroghe. Tale sistema appare inconciliabile rispetto agli obblighi di rapida conclusione della procedura di 2 o 4 mesi imposti dalla L. 120/20 alla quale, lo stesso, si ritiene debba essere applicato in subordine. Alcune criticità riscontrate lo rendono infatti incompatibile con le reali necessità di urgenza: 1 - difficoltà nel dover redigere obbligatoriamente disciplinari tecnici a misura sulla base di complessi prezziari; 2- lunghe tempistiche di individuazione dell'OE il quale, una volta associato in automatico dalla piattaforma, ha a disposizione 20 gg per accettare cosa che impone, in caso di ad esempio di 9 rifiuti multipli consecutivi, ben 180 gg per individuare l'OE oltre a cui occorre aggiungere gli ulteriori 40 gg massimi occorrenti per divenire a stipula. È corretto il ragionamento? Magg. Filippo STIVANI.

Un'ulteriore criticità del MU deriva dal fatto che, tale sistema, nasce da una procedura aperta: ne consegue che, ad esempio per il lotto 1 dell'Emilia (5.000 - 150 K€), i 7 OE stipulanti risultano con sede legale in regioni lontane quali Campania, Lazio o Calabria e, 5 su 7, richiedono l'applicazione del subappalto. L'SA si troverebbe quindi, per modesti lavori di 5.000 euro + IVA a dover interpellare i vari OE con limite di risposta ciascuno pari a 20 gg potendosi ritrovare, a seguito di 7 rifiuti e dopo 140 gg, senza aver individuato nemmeno la ditta con cui stipulare. È possibile, per tali ragioni ed in applicazione del principio della diversa dislocazione territoriale attuata con buon senso di cui al parere n. 790 e successive linee guida ITACA, subordinare l'MU alla più attuale L. 120/20 Semplificazioni? Magg. Filippo STIVANI.

Il Comune ha approvato con determina dirigenziale previo avviso pubblico, la formazione di un elenco di professionisti per l'anno 2021 da consultare per l'affidamento di servizi tecnici.
L'ufficio competente ha trasmesso la richiesta di offerta tramite trattativa diretta MePA ad un solo operatore economico (società di ingegneria) iscrittosi come singolo operatore economico nel suddetto elenco al quale affidare direttamente un servizio di progettazione.
L'operatore economico contattato ha risposto alla Trattativa diretta MePA formulando offerta non come operatore singolo bensì come RTP formata dalla società medesima, da altro professionista iscritto nell'elenco come singolo operatore già destinatario di altri incarichi (conclusi) e da giovane professionista NON iscritto nell'elenco professionisti.
Pertanto si chiede si sapere se nell'AFFIDAMENTO DIRETTO:
1-Può l'operatore economico contattato, trasmettere l'offerta come RTP e non come operatore singolo modificando lo stato di iscrizione nell'elenco?
2-In caso di risposta affermativa al primo quesito, può l'operatore economico contattato, formare un RTP con un soggetto non iscritto nelle'elenco?
3-In caso di risposta affermativa al primo quesito, per il principio di ROTAZIONE può l'operatore economico contattato, formare RTP con un professionista già destinatario di altro incarico (concluso)?

L'art. 32, comma 10, lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici, prevede che, nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a) e b) del Codice medesimo, non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'articolo 32 sopra citato. L'art. 1, comma 2, del DL 76/2020, convertito nella Legge 120/2020, prevede una deroga alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 2, del Codice sopramenzionato. Nella fattispecie l'art. 1, comma 2, della L. 120/2020 prevede: I) alla lett, a), per l'affidamento diretto, un innalzamento dell'importo ad euro 150.000 per i lavori e euro 75.000 per servizi e II) alla lett. b), per la procedura negoziata, posto che niente varia per i servizi, una sorta di accorpamento di quelli che sono, per i lavori, i dettati normativi derogati di cui alle lettere b), c), c.bis) e d) dell'art. 36, comma 2 in parola. Pur non risultando il il richiamo dell'art. 32, comma 10, lett.b) alle procedure di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) e b) espressamente derogato, il nostro quesito è il seguente: è corretto, a seguito dell'entrata in vigore della L. 120/2020, non applicare il termine dilatorio in caso di affidamenti diretti di lavori fino a 150.000 euro e di servizi fino a 75.000 euro così come in caso di procedure negoziate per affidamento di lavori e servizi sino alla soglia comunitaria?

In riferimento al Decreto in oggetto e fatte salve eventuali modifiche in sede di conversione si chiede se, la nuova soglia contemplata all'art. 52 pari ad € 139.000 + IVA relativa all'affidamento diretto di beni e servizi, architettura ed ingegneria compresi, per le amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della Difesa si applichi solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII del D. lgs. 50/2016 (zolfo, sughero, legno, carta, cartoni, vetro, ghisa etc.) consentendo invece l'acquisizione, tramite affidamento diretto, dei beni in esso non contemplati nonché di tutti i servizi fino alla soglia di € 214.000 + IVA (vedasi parere n. 755). Qualora così non fosse si chiede invece se, per gli acquisti dei servizi e dei beni non rientranti nell'allegato VIII del Codice, all'interno della fascia compresa tra di € 139.000 + IVA ed € 214.000 + IVA, occorra effettuare una procedura negoziata senza bando con almeno 5 operatori economici ove esistenti, potendo liberamente scegliere se utilizzare il criterio di massimo ribasso oppure l'OEPV, fermo restando l'obbligo di utilizzare sempre quest'ultimo per quanto concerne i servizi di architettura ed ingegneria e gli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera per i quali, ai sensi dell'ex art. 50 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, "il costo della manodopera è almeno pari al 50% dell'importo totale del contratto". Magg. Filippo STIVANI

Si richiede il parere di codesto Ministero in ordine all'applicabilità, ratione temporis, dell'art. 51 c. 1, lett a), n. 2, n. 2.1 del DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77, stante il disposto di cui al successivo comma 3,che per utilità si riporta:
"Per le procedure i cui bandi o avvisi di indizione della gara siano pubblicati prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi siano inviati entro la medesimadata continua ad applicarsi il citato articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2020 nella formulazione antecedente alle modifiche apportate con il presente decreto."

Nello specifico si richiedono chiarimenti in merito alla disciplina applicabile alle procedure di importo compreso tra i 75.000,00 e i 139.000,00 euro per le quali, al momento dell'entrata in vigore del decreto, era pendente il termine per la per ricezione delle manifestazioni di interesse, finalizzate allo svolgimento di una procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art 1, c. 2, lett. b) della L. n. 120 dell'11 settembre 2021, e per le quali non si è ancora provveduto all'inoltro dell'invito a presentare offerta.

Quanto sopra, quale conseguenza dell'incertezza determinata dall'espresso riferimento della norma ad una molteplicità di atti, tra cui gli "avvisi di indizione della gara" che agli "inviti".

L’art. 1 comma 6, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che “il presente Codice si applica ai contratti pubblici aggiudicati nei settori della Difesa e della sicurezza, ad eccezione dei contatti: a) che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 15.11.2011, n. 208...”.
La vigente Delibera ANAC n. 1174 del 19.12.2018 indica altresì che sono tenuti al pagamento della contribuzione in oggetto, le Stazioni Appaltanti (SA) di cui all’art. 3, comma 1, lettera o) e gli Operatori Economici (OE) di cui all’art. 3, comma 1, lettera p) del D.lgs. 50/2016. Per quanto precede si chiede se, per le attività negoziali svolte ai sensi del D.Lgs. 208/2011, non sia dovuto il contributo ANAC in parola, sia da parte delle SA che degli OE invitati alle procedure d’acquisto alla luce del fatto che, gli stessi, parrebbero non rientrare nelle definizioni dei soggetti obbligati di cui alla predetta Delibera. Con l’occasione si chiede altresì se, le semplificazioni previste dalla L. n. 120/20 recentemente modificate dal D.L. n. 77 del 31.05.2021, siano applicabili nel caso di acquisti effettuati ai sensi del D.Lgs. 208/2011, entro le soglie comunitarie previste da tale norma. Magg. com. Filippo STIVANI

Nell'impostare una gara sotto soglia comunitaria tramite RdO MEPA ai sensi della L.120/20 Semplificazioni e s.m.i. come sarebbe più corretto indicare la stessa nella documentazione amministrativa? Come procedura negoziata senza pubblicazione di bando oppure come procedura negoziata? Ad avviso di questa Stazione Appaltante, pur avvalendosi della legge in parola e non pubblicando quest'ultima materialmente alcun bando specifico, la gara sarebbe da inquadrare come procedura negoziata poiché il MEPA, prevede l'iscrizione a bandi di qualificazione suddivisi in specifiche sotto-categorie alle quali, gli OE, devono obbligatoriamente aderire per poter essere invitati (Es. Bando beni veicoli per la mobilità suddiviso in veicoli speciali, imbarcazioni, biciclette, veicoli ad alimentazione ordinaria etc.). È corretto il ragionamento?

Si richiede il parere di codesto Servizio in ordine alla modifica apportata in sede di conversione all'art. 51 comma 1 lett. a) del D.L. 77/2016, avente ad oggetto la richiesta agli operatori economici di documentare "esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento" ai fini dell'affidamento diretto. Il riferimento è da intendersi al possesso di una particolare capacità tecnica ai sensi dell'art. 83 del Codice dei contratti? Riguarda tutti gli affidamenti diretti disposti dalla stazione appaltante di importo inferiore a139.000,00 euro oppure la modifica è da riferirsi ai contratti di importo compreso tra i 75.000,00 e i 139.000,00 euro?

Si chiede se, per selezionare gli OE aderenti alla manifestazione d'interesse (MI), da invitare per ciascuna delle tre categorie individuate nel parere n. 999 sia possibile, nella stessa MI, indicare che l’SA, fermo restando il possesso dei requisiti di gara richiesti, utilizzerà il seguente criterio oggettivo da tutti facilmente verificabile: a capienza delle percentuali di ciascuna delle citate tre fasce verranno scelti gli OE che, utilizzando la tecnologia Google Maps, risulteranno più vicini in termini di chilometri nel percorrere la tratta, con mezzi privati, dall'indirizzo della sede operativa dell'azienda a quello del cantiere, senza alcuna tappa intermedia. Tale metodo trasparente, snello e preciso, sarebbe molto più razionale e funzionale rispetto ai criteri di scelta cronologico ed a sorteggio di cui al parere n. 698 la cui totale casualità dell'esito potrebbe minare, già in partenza, il buon andamento dell'esecuzione del lavoro in virtù dell'eccessiva lontananza tra l'OE ed il cantiere. La modalità descritta, concretizzerebbe invece un grande vantaggio sotto il profilo dell'efficienza e praticità nella realizzazione dell'opera, permettendo di individuare OE interessati ad una distanza ragionevole ed adeguata dal luogo d'esecuzione, pur rispettando tutti i crismi indicati da ITACA per la corretta applicazione del principio della diversa dislocazione territoriale. Prendendo come caso concreto un lavoro da svolgere a Santa Maria di Leuca (LE), il metodo in parola permetterebbe ad esempio di selezionare: nell'ambito di una diversa provincia appartenente alla stessa Regione, una ditta sita nelle più vicine Brindisi (120 km) o Taranto (135 km) in luogo di una più lontana Foggia (364 km) oppure, nell'alveo delle Regioni confinanti, consentirebbe di individuare un'OE di Matera (254 km) piuttosto delle più distanti Caserta (495 km) o Isernia (505 km). Ten. Col. Filippo STIVANI.

L’art. 48 della Legge 29 luglio 2021, n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77” ammette l’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente per le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea
Si chiede se tale deroga all’art. 59 commi 1, 1-bis e 1 ter del D. Lgs. 50/2016 è applicabile anche a programmi finanziati dal Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 nell’ambito del “Patto per il Sud” (nella fattispecie risorse assegnate con deliberazione CIPE n. 26 del 10/08/2016)

Si chiede se l’art.55 del D.L. 77/2021, comma 1, lett. a) n.5, secondo cui “l’autorizzazione prevista dall’art.21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativa agli interventi di edilizia scolastica autorizzati nell’ambito del PNRR, è resa dall’amministrazione competente entro sessanta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi.[…]”, esclude la possibilità di applicare, per la medesima finalità, la disposizione di cui al comma 260 dell’art.1 della Legge 160 del 27/12/2019, a mente del quale “I pareri, i visti e i nulla osta relativi agli interventi di edilizia scolastica sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo”, che consentirebbe di garantire celerità maggiore nell'attuazione degli interventi.

Con riferimento al quesito posto in data 30/10/2021, numero identificativo 1083, si precisa che “per la medesima finalità” si voleva intendere “per l’ottenimento dell’autorizzazione prevista dall’art.21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.

L'articolo in oggetto, riferito a gare sopra soglia i cui termini anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie, non risultano compatibili con le tempistiche d'urgenza di chi ha manifestato l'esigenza, è ancora in vigore con la L.108/21? Poiché quanto in esso enunciato non è di facile interpretazione, quali applicazioni pratiche potrebbe avere? È possibile utilizzarlo solo per soddisfare necessità sopra soglia nelle quali sussista un link diretto con la pandemia (Es.: l'acquisto di mascherine o DPI) oppure si può applicare anche nei seguenti casi, nei quali sussiste un link indiretto con la situazione emergenziale? 1 - servizio di pulizie ed igenizzazione che aiuti anche a prevenire la diffusione dal COVID; 2 - servizio di smaltimento di vari rifiuti CER, materiale fuori uso deteriorato e RAEE, al fine di garantire salubrità ed igiene anche in funzione preventiva alla diffusione pandemica; 3 - servizio di manutenzione mezzi, utilizzati anche per esigenze connesse alla situazione emergenziale (trasporto vaccini e tamponi, movimentazione del personale per gestione drive through etc.).

Si chiede se con l'entrata in vigore della disciplina in deroga ex art. 1, comma 2 della L.120/2020, residui in capo al RUP un margine di discrezionalità per ricorrere alle procedure ex art. 36, c. 2 lett. a) e b) d.lgs 50/2016.
Nello specifico, dunque, si chiede se per affidamenti di servizi dal valore stimato compreso tra € 40.000 ed € 139000 sia possibile agire ex art. 36 c. 2 lett. b) dlgs 50/2016 o la base giuridica dell'affidamento debba essere obbligatoriamente incardinata nell'affidamento diretto ex art. 1 , comma 2 lett a della L.120/2020.
Inoltre, qualora il rup volesse garantire la maggiore apertura possibile alla concorrenza, potrebbe ricorrere alle procedure aperte ordinarie, come consentito dall'art.ex art. 36 c. 2 dlgs 50/2016 o anche tale facoltà deve ritenersi compressa dalla deroga? grazie

In una procedura aperta (nel caso specifico, una Richiesta di offerta nel Mercato elettronico della PA, aperta al mercato) per l'affidamento di un servizio SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, il regime di riduzione dei termini che si applica è quello, minimo, di 15 gg. dalla data di invio dell'offerta (previsto per le PROCEDURE APERTE), oppure si applica il termine, sempre minimo, di 5 gg. previsto, proprio, per i contratti sotto soglia comunitaria?
Si ringrazia.

Relativamente all'argomento in oggetto, si chiede conferma che: 1 - i termini temporali per l'affidamento delle procedure sopra soglia in parola, affidate tramite procedura negoziata in via d'urgenza emergenziale, siano pari a 4 mesi (e non 6); 2 - il loro calcolo sia analogo a quello previsto per le procedure negoziate sotto soglia ossia con partenza individuata al momento dell'invio della lettera d'invito agli operatori economici (indicata nell'avviso di avvio della procedura pubblicato sul profilo del committente) e con conclusione identificata alla data dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva del contraente (pubblicato nell'avviso di termine procedura nel medesimo sito internet). Ten. Col. Filippo STIVANI.

L'art. 6 del DL 76/2020 conv. in legge 120/2020 stabilisce l’obbligo di nominare il collegio consultivo tecnico soltanto nei lavori pubblici di importo superiore alla soglia comunitaria.
Nel caso di appalto integrato in cui, oltre ai lavori, l’aggiudicatario è tenuto a redigere il progetto esecutivo dell’intervento, si chiede quale sia l'ipotesi corretta:
ipotesi 1) il collegio consultivo tecnico obbligatorio è tenuto a pronunciarsi anche su eventuali problematiche inerenti la progettazione esecutiva in quanto problematiche afferenti al contratto di servizi+lavori stipulato con l'aggiudicatario
ipotesi 2) per le problematiche inerenti la progettazione esecutiva deve essere nominato un collegio facoltativo.
In tale seconda ipotesi, si chiede inoltre se detto collegio facoltativo, può coincidere o meno con il collegio obbligatorio.
Si ringrazia e si segnala l’urgenza

In merito al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, è stato espunta dal DL 77/2021 la previsione, prima presente nell’art. 6, c. 7 dl 76/2020, secondo la quale “In mancanza di determinazioni o pareri ad essi spetta un gettone unico onnicomprensivo.”
Le linee guida del consiglio superiore dei lavori pubblici del 21 dicembre 2020:
al par. 6.1.1 prevedono che il compenso per ciascun componente del CCT, è costituito:
a) da una parte fissa, comprensiva delle spese, proporzionata al valore dell’opera, calcolata ai sensi degli artt. 3 e 4 del d.m. Giustizia 17 giugno 2016, con riferimento alla prestazione di collaudo tecnico amministrativo, ridotta del 50%. Per le parte eccedente il valore di € 100.000.000 di lavori si applica la riduzione del 90%.
e b) da una parte variabile, per ciascuna determinazione o parere assunto, in funzione della relativa qualità
Inoltre al par. 6.2 prevedono un Gettone unico onnicomprensivo che spetta a ciascun componente del CCT, in assenza di determinazioni o pareri.
Si chiede se, nel caso di assenza di determinazioni o pareri, non potendo più riconoscere il gettone omnicomprensivo, si debba comunque riconoscere la “parte fissa” sopra indicata oppure non si debba riconoscere nulla ai componenti del collegio.
Si ringrazia e si segnala l’urgenza

Come è noto per effetto del D.L. n. 32/2019, cvt. nella legge n. 55/2019 (art. 1, c.1, lettera b), e delle successive proroghe, è stato sospeso fino al 30/06/2023 il divieto di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori contenuto nell' art. 59, co. 1, quarto periodo, del D.lgs. n. 50/2016, ad esclusione dei casi ivi previsti. L' art. 48, comma 5, del D.L. n. 77/2021 cvt. nella legge. n. 108/2021 ha poi previsto, solo per gli appalti di lavori finanziati con fondi PNRR e PNC, la possibilità di bandire un appalto integrato derogante di progettazione ed esecuzione lavori ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE). Si chiede quindi, se per effetto della sospensione del divieto dell' art. 59, c. 1, quarto periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, possono essere banditi, in via generale, anche senza il finanziamento di fondi PNRR e PNC, e al di fuori delle tipologie contrattuali escluse dal divieto dal medesimo art. 59, co. 1, quarto periodo, del D.lgs. n. 50/2016, appalti congiunti di progettazione ed esecuzione lavori mettendo a base di gara il PFTE, o se, invece, la sospensione del divieto di cui sopra comporta soltanto la possibilità di bandire fino al 30/06/2023, appalti integrati mettendo a base di gara il progetto definitivo.
Il Coordinatore del Servizio Gare e degli Acquisti dell' Università di Pisa (Dott. Gabriele Tabacco)
e-mail: gabriele.tabacco@unipi.it oppure g.tabacco@adm.unipi.it

Si chiede se possa essere applicata la previsione che consente l'esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8, co. 1, D.L. n. 76/2020, alla procedura avviata e conclusa tra il 17/07/2020 e il 30/06/2023 per l'individuazione dell'operatore economico finalizzata alla sottoscrizione di un contratto esecutivo di un accordo quadro multifornitore precedente all'entrata in vigore del decreto.
Grazie.

Si chiede conferma in merito alla possibilità di elaborare un'appalto, ai sensi della L. 108/21 e quindi fino al 30/06/2023, nelle seguenti modalità: gara per lavori sopra soglia caratterizzati da un elevato grado di difficoltà e/o complessità effettuata tramite procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del Codice (parere n. 1139), con riduzione dei candidati ad un minimo di cinque come indicato dall'art. 91 (parere n. 1151), impostata col criterio di aggiudicazione al prezzo più basso (parere 1146) e senza l'esclusione automatica delle offerte anomale nel caso in cui, le offerte ammesse, siano in numero pari o superiore a cinque (parere n. 1154). E' corretto tale quadro normativo nel suo complesso? Ten. Col. Filippo STIVANI.

Buongiorno.
Si chiede di sapere se la procedura di affidamento diretto prevista come obbligatoria dall'art. 1, comma 2, lett. a) del decreto legge 76/2020
debba essere adottata anche per bandi che prevedono l'utilizzo di fondi europei posto che la relativa normativa esige invece il confronto tra operatori
(esigenza peraltro posta in evidenza anche nelle indicazioni operative rese da ITACA ove si specifica "...resta ferma l'esigenza di garantire il confronto laddove richiesto dalle specifiche regole di gestione dei fondi europei").
Nella fattispecie si tratta di affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera per un valore dell'appalto di € 73.000,00, finanziato con fondi europei
per cui il decreto semplificazioni imporrebbe l'affidamento diretto .
Grazie.

finalizzando l'applicazione delle leggi di conversione dei due "decreti semplificazione" agli affidamenti di cui all'art. 36, comma 2, (lettera b), in particolare) e l'acquisizione dei previsti n. 3 preventivi (per i lavori) o la consultare almeno 5 operatori economici .... etc. (per servizi e forniture), nasce il seguente dubbio: i preventivi oggetto di comparazione devono essere necessariamente acquisiti tramite pec/e-mail/altro, oppure possono essere ricercati, sul MEPA, attraverso l'attivazione di molteplici e contestuali "Trattative Dirette" , rispettivamente verso ogni singola ditta consultata e poi affidare all'operatore che ha prodotto il preventivo più congruo?
In considerazione che il citato strumento "Trattativa Diretta" permette di acquisire preventivi (in quanto tali, meramente esplorativi/non impegnativi e scevri dal generare aspettative, titoli o pretese) sulla base di valorizzazione e condizioni/capitolati/specifiche tecniche dettate dalla stazione appaltante e, soprattutto, in valutazione della sua garanzia di massima trasparenza, non permettendo di vedere l'esito della Trattativa in corso prima che sia estinto il fissato termine di scadenza (solo dopo tale momento è possibile accedere al dato e verificare se la trattativa è andata deserta o se ha avuto positivo riscontro; in tale caso prendere conoscenza delle condizioni economiche preventivate).
E' ammissibile/corretto procedere nel modo descritto, cioè avviando molteplici e contestuali Trattative Dirette - identiche sia nel contenuto che nel termine esatto di scadenza - e, solo previa visione di tutti i preventivi procedere all'affidamento con il miglior offerente.

La scrivente Stazione appaltante sta procedendo all’affidamento di un appalto integrato di “progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori urgenti di natura strutturale e conservativa delle coperture di Palazzo Spada” CIG - CIG 9110513928 – CUP B87H22001260001.
Nelle more del termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse da parte degli operatori economici (scaduto 8/3/2022), il Consiglio nazionale degli ingegneri muoveva alla Stazione appaltante la seguente censura di asserita illegittimità: - erronea interpretazione del perimetro applicativo dell’istituto ex art. 59 D.lgs. 50/16, in seguito all’intervento, in ottica derogatoria, in ultimo, del decreto semplificazioni bis (decreto legge n. 77/2021, convertito in legge 108/2021) che, come noto, all'art. 52 ha prorogato fino al 30 giugno 2023 (sulla scorta del d.l. 76/2020, cd. Decreto semplificazioni) la sospensione dell’esecutività del quarto periodo, del primo comma, dell’art. 59 del Codice degli appalti suddetto, nella parte in cui era previsto il divieto di affidare congiuntamente progettazione ed esecuzione dei lavori.
La questione sollevata dal Consiglio suddetto – ossia l’asserita omessa osservanza da parte della stazione appaltante dell’art. 59, comma 1 ter, d.lgs n. 50/2016, che, in particolare, prescrive una specifica motivazione nella determina a contrarre nel caso di appalto integrato riconducibile alla fattispecie di cui al comma 1 bis della disposizione citata – non ha alcun pregio giuridico in quanto si fonda – appunto - sull’erroneo presupposto logico che l’unica possibile forma di appalto integrato legittimo sia esclusivamente quello riconducibile alla tipologia del suddetto comma 1 bis (che riguarda la messa a gara della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori).
Tale assunto non è condivisibile in quanto osta con l’art. 1, comma 1, lett. b) della Legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (cd. sblocca cantieri) che ha in via generale espressamente sospeso il divieto di ricorso all’appalto integrato di cui all’art. 59 citato (sospensione da ultimo confermata fino al 30 giugno 2023, dall’art. 52 D.L.77/2021, conv. in L. 108/2021). Tale sospensione, in via generale, del divieto in parola ha comportato che la fattispecie di appalto integrato di cui al comma 1 bis dell’art. 59 - che originariamente costituiva eccezione a tale divieto - abbia perso il suo carattere di eccezionalità e sia divenuta una delle eventuali ipotesi di appalto integrato, ma non più l’unica possibile in assoluto (come in base alla disciplina precedente all’intervento dello sblocca cantieri). Diversamente opinando, il suddetto intervento normativo sospensivo del divieto di appalto integrato non avrebbe avuto alcuna utilità ed ambito applicativo, in quanto l’unico appalto consentito di questo tipo continuerebbe ad essere, come prima di tale intervento, sempre e solo quello indicato dal comma 1 bis dell’art. 59 d.lgs 50/2016.
Pertanto, onde non dare luogo ad un’interpretatio abrogans della norma citata che ha sospeso, in via generale, il divieto di appalto integrato, si deve ritenere che, fino a quando scadrà il termine di sospensione così come prorogato ed in assenza di un (altro) divieto specifico previsto dalla legge,le stazioni appaltanti potranno procedere ad appalti integrati non rientranti nella specifica ipotesi di cui all’art. 59, comma 1 bis citato e dunque che non dovranno sottostare a specifici oneri motivazionali nella determina a contrarre.
Si richiede a codesto Servizio di supporto giuridico di chiarire:
l’ambito applicativo dei citati commi 1, 1 bis e 1 ter dell’art 59 d.lgs n. 50/2016, alla luce della sospensione del divieto di appalto integrato operata in via generale dal decreto sblocca cantieri e dai successivi interventi di proroga ed in particolare se, anche sussistendo tale sospensione, l’amministrazione che intenda procedere con un appalto integrato debba farlo utilizzando esclusivamente la tipologia di cui al comma 1 bis ovvero se detta sospensione del divieto generalizzato dell’appalto integrato consenta alla richiedente amministrazione di poter procedere con l’appalto integrato in oggetto (che non ha le caratteristiche dell'elemento tecnologico o innovativo prevalente).

Qualora un servizio abbia un costo noto, circa pari ad € 30.000 + IVA annui, sarebbe possibile appaltarlo con affidamento diretto ai sensi della L. 108/21, direttamente per un periodo di 4 anni oppure 2 anni con opzione di rinnovo per il successivo biennio qualora il suo costo complessivo, a seguito della raccolta di due o più preventivi commisurati a tale arco temporale, sia d'importo inferiore ad € 139.000 + IVA? In caso di risposta affermativa, l'affidamento diretto in parola, sarebbe possibile anche qualora il termine del predetto contratto quadriennale (o di 2 anni più 2), superi la data del 30/06/2023? Ten. Col. Filippo STIVANI.

Gradirei conoscere un autorevole parere sulla eventuale vigenza/applicabilità - in caso di affidamento di beni/servizi sottosoglia e di offerte pari o superiore a 5 (o 10?) - della specifica determina ANAC scaturita in periodo emergenziale per l'applicazione dell'art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020 (massima 51 del 9 marzo 2021).
In particolare preme sapere se la stessa è applicabile ad una RDO Aperta del MePA (ritenuta, da recente giurisprudenza, pienamente equiparabile a "procedura aperta").
Inoltre, sempre nel contesto di RDO Aperta su MePA, in caso di affidamento di importo inferiore al limite dettato dall'art. 36, comma 2, lettera a) - pertanto in assenza di bando - se è assorbente/necessaria analoga espressa previsione di esclusione automatica nella determina a contrarre (vista l'assenza di bando), al fine di perseguire il rispetto del combinato disposto dell'articolo 36, comma 2 (primo alinea, recante facoltà di ricorrere a procedure ordinarie) e dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.